Statuto

Statuto della “Società Italiana di ecografia urologica nefrologica e andrologica S.I.E.U.N.

Art.1 – E’ costituita un’Associazione scientifica denominata “Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia, Nefrologia (S.I.E.U.N.)” (già Società Italiana di Ecografia Urologica, Andrologica, Nefrologica). C.F. 052423 10588.

Art.2 –L’Associazione ha sede in Roma 00185, in via Giovanni Amendola 46, presso la stessa sede della Società Italiana di Urologia (SIU). L’Associazione potrà istituire, nei modi di legge, unità locali, anche temporanee, in funzione delle proprie esigenze operative.

Art.3 – L’associazione ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini di lucro. La società ed i suoi rappresentanti legali, in autonomia e  indipendenza, non è coinvolta nell’esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle  attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Essa ha Io scopo di promuovere, diffondere e favorire la ricerca tecnico-scientifica sulle varie tecniche diagnostiche e terapeutiche interventistiche mini invasive, in particolar modo quelle basate sulla diagnostica per immagini in Urologia, Andrologia e Nefrologia.

A tal fine, l’associazione può organizzare incontri di studio e convegni, e.c.m., promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, svolgere attività di ricerca nel settore delle varie tecniche diagnostiche ed interventistiche mini invasive, anche a favore dei propri soci e/o di terzi.

Cura la formazione permanente del cultore della specialità, anche in collaborazione con le Scuole di Specializzazione Universitarie e di Perfezionamento in Ecografia Urologica, Andrologica e Nefrologica presenti nel territorio nazionale.

Inoltre ha Io scopo di rappresentare e promuovere il suo fine sociale nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare con altre associazioni, enti e/o persone giuridiche ed istituzioni, sia nazionale che internazionali operanti nello stesso campo di attività, ovvero svolgenti attività connesse, complementari o affini.

Per il perseguimento degli scopi innanzi precisati, la Associazione organizza un congresso scientifico nazionale ogni due anni. Nell’anno libero dal congresso, potrà tenere un seminario su un tema scientifico nel campo della diagnostica integrata in Urologia Andrologia e Nefrologia e/o corsi. La società riveste carattere di rilevanza nazionale con rappresentanza in almeno dodici regioni e con presenza di delegati regionali; La società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art.4 – Il patrimonio deII’Associazione è costituito:

  1. dalle quote annuali di iscrizione dei soci ordinari;
  2. da eventuali contributi di Enti o privati;
  3. da eventuali donazioni e lasciti;
  4. da proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali, quali: attività di ricerca, consulenza e collaborazione scientifica prestata a favore di soci, ovvero di terzi, ivi compresi enti pubblici e/o privati, istituzioni, società;
  5. da eventuali fondi di riserva costituiti  con l’eccedenza  di bilancio;
  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.5 – Possono diventare soci tutti coloro che sono comunque interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della Associazione. Possono essere ammessi alla società, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività  del  Servizio  sanitario  nazionale, o in  regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società rappresenta. Possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività in ambito urologico, nefrologico, andrologico e radiologico.

La rappresentatività dei soci deve essere almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina o nella specifica area d’interesse societario.

Chi intende diventare socio deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, specificando:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. la dichiarazione di ben conoscere ed accettare il presente statuto e l’obbligo di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La domanda, indirizzata alla segreteria organizzativa della Associazione, deve essere corredata da un curriculum scientifico o professionale.

Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei necessari requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi dell’Associazione.

I soci sono distinti in:

a) ordinari

b) onorari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda d’iscrizione, ed essendo in possesso di tutti i relativi requisiti, siano stati accettati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci ordinari dovranno versare entro e non oltre il trentuno gennaio di ogni anno, la quota di iscrizione stabilita annualmente dalI’AssembIea.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

Sono Soci onorari quelli nominati dalI’AssembIea, su proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti acquisiti nei confronti cella Associazione ovvero per il prestigio e la notorietà conseguiti con la propria attività scientifica nell’ambito degli studi sulla diagnostica integrata dell’apparato urinario e genitale.

I Presidenti del Consiglio Direttivo, allo scadere del Ioro mandato, assumono di diritto la qualifica di soci onorari.

Ciascuno di loro, inoltre, riveste la qualità di Past President nel quadriennio successivo al proprio mandato.


Art. 6 – La qualità di associato si perde:

  1. per recesso;
  2. per esclusione;
  3. per causa di morte.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto né al rimborso delle quote versate né a liquidazione.

Il Socio può recedere dalI’Associazione tre mesi prima della scadenza annuale facendone richiesta a mezzo raccomandata

A.R. o con ricevuta indicante la data di presentazione.

Il recesso ha efficacia con l’inizio dell’anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. Fino a tale data l’associato resta impegnato al rispetto delle norme statutarie e delle decisioni del Consiglio Direttivo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

per giusta causa che non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;

che non osservi il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;

che risulti moroso nel pagamento di almeno tre quote annuali.

Art. 7 –Sono organi deII’Associazione:

  1. l’Assemblea generale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. la Commissione Scientifica. Tutte le cariche sono gratuite.

Agli eletti competerà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’incarico. :

Art. 8 –L’Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Iegge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di intervenire all’AssembIea con diritto di voto tutti i soci onorari e tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

E’ ammessa la partecipazione per delega. La delega può essere conferita solo ad altro socio.

Art. 9 –L’AssembIea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni.

Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario predetto, o dal Notaio. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, il luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, l’ora e le materie da trattare mediante avviso che deve pervenire ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione; essa deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per la approvazione del bilancio.

Negli anni nei quali si svolge il congresso scientifico nazionale, l’assemblea ordinaria sarà convocata in concomitanza con la data del congresso stesso.

L’Assemblea dovrà essere convocata, altresì, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero un quindicesimo degli associati, con indicazione dell’ordine del giorno.

Compete all’assemblea ordinaria :

  1. discutere ed approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. deliberare sulle questioni devolute alla sua cognizione dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quindicesimo degli associati;
  3. deliberare sulla ammissione di soci onorari;
  4. eleggere, tra i soci, secondo quanto previsto al successivo articolo 11, dodici componenti del Consiglio Direttivo;
  5. scegliere la sede ed il presidente del congresso scientifico nazionale.

Art. 10 – L’AssembIea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo rispetto alla prima, l’Assemblea è valida con l’intervento di almeno un quinto dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata:

  1. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
  2. dietro richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un quindicesimo dei soci che indichino gli argomenti da trattare.

Il Presidente d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce il luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso o con qualsiasi altro mezzo anche telematico del quale sia possibile verificare la ricezione che deve pervenire ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

L’AssembIea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci e delibera col voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l’Assemblea è valida con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono riservate alla competenza della assemblea straordinaria le deliberazioni concernenti modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, Io scioglimento dell’associazione e la nomina del liquidatore, nonchè la devoluzione del patrimonio sociale.

Lo scioglimento della Associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Il verbale dell’assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto di tredici membri, dei quali dodici sono nominati, dalI’AssembIea ordinaria, tra coloro che sono regolarmente iscritti alla Associazione e uno, di diritto, è il Past President.

In occasione delle votazioni vengono nominati dall’AssembIea, tra gli associati, due scrutatori.

  1. L’assemblea dei soci provvede alla elezione tra i suoi componenti del Presidente, di un Vice-Presidente, dei Consiglieri, del Segretario e del Tesoriere.
  2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano meno uno o più consiglieri, essi saranno sostituiti mediante cooptazione dai membri rimasti in carica. I componenti così cooptati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Qualora venga meno la maggioranza dei membri, l’Intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ipso iure ed occorrerà procedere, senza indugio, su iniziativa del più anziano dei componenti rimasti in carica, alla elezione, nei modi innanzi previsti, del nuovo Consiglio.

Art. 12 –Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni che rientrino nell’oggetto sociale.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari in conformità con lo statuto;
  2. predisporre il bilancio da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
  3. sottoporre all’approvazione deIl’Assemblea modifiche e aggiunte allo statuto;
  4. deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari;
  5. deliberare sulla esclusione di soci ai sensi del precedente art.6);
  6. pubblicare i contributi scientifici, congressuali e non, anche per mezzo, ove Io ritenga opportuno, di una Società di servizi controllata o collegata e stipulando apposito contratto con una casa editrice che abbia esperienza nel settore e dia ampie garanzie di serietà;
  7. conferire deleghe speciali ad associati per la diffusione e la promozione, nelle regioni di provenienza, della attività delI’Associazione;

nominare, tra gli associati, dei coadiutori di sezione aventi particolare competenza nel campo delle varie tecniche di diagnostica integrata in Urologia, Andrologia e Nefrologia affinché si dedichino, per conto della Associazione, all’esame di particolari settori o alla valorizzazione di argomenti specifici.

Art. 13 –Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri, indicando l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche via fax o via e-mail, e, in caso di urgenza, anche tre giorni prima. Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza dei voti presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. .

Art. 14 – In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, egli sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio..

Art. 15 – Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni, provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei

registri.

Art. 16 –La contabilità dovrà essere tenuta aggiornata, le registrazioni contabili dovranno essere chiare e precise a cura del Tesoriere il quale dovrà provvedere, altresì, a tutte le operazioni economiche e finanziarie della Associazione. .

Art. 17 -La Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è composta di otto membri, dei quali:

  1. di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Past President;
  2. cinque membri prescelti dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali ed i soci onorari;
  3. il Presidente del Congresso Scientifico nazionale previsto nel biennio.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La Commissione Scientifica cura l’organizzazione di tutte le attività scientifiche e culturali e provvede alla valutazione dei contributi scientifici pervenuti alla Associazione.

Il Comitato Scientifico eletto verificherà e controllerà la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. La società ha l’obbligo di pubblicazione la propria attività scientifica attraverso il sito web societario che verrà aggiornato costantemente.

Tutte le cariche sociali non sono soggette a retribuzione.

Art. 18 – L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo da presentare alla approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio dovrà rimanere depositato nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea che deve approvarlo, affinché i soci possano prenderne visione.

E’ tassativamente vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Tutti i legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

Art. 19 – In caso di scioglimento deIl’Associazione per qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o da norme del codice civile l’intero patrimonio deII’Associazione stessa sarà devoluto in favore di un Istituto Scientifico operante nel medesimo ambito di attività.

Art. 20 – Per tutto quanto altro non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia..